Archivi categoria: Sicurezza D.Lgs. 81/08

NUOVA DIRETTIVA AMIANTO

Il 30 novembre è stata pubblicata la revisione finale della 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 (𝐔𝐄) 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟔𝟔𝟖 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.

La Direttiva entrerà in vigore il 20 dicembre 2023.

Gli Stati membri hanno a disposizione:

  • due anni per recepire la direttiva nel diritto nazionale (21 dicembre 2025 – art. 2.1);
  • sei anni per la transizione alla nuova metodologia di analisi basata sulla microscopia elettronica (21 dicembre 2029 – art. 2.2).

Tra le principali novità introdotte dalla direttiva riportiamo la seguente modifica dell’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟕:

par 6 – l conteggio delle fibre dovrebbe essere effettuato in microscopia elettronica o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/ larghezza sia superiore a 3:1. Inoltre viene aggiunto che sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 µm ai fini dei valori limite riportati nella nuova versione dell’articolo 8.

Una fondamentale modifica è quella relativa all’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟖 che viene sostituito dal seguente:

par 1 – Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

par 2 – Dal 21 dicembre 2029, a seconda del metodo di misurazione delle fibre utilizzato in un dato Stato membro, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
(a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore quando vengono misurate tutte le fibre con una larghezza inferiore a 3 µm.
(b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, quando vengono misurate solo le fibre con una larghezza compresa tra 0,2 e 3 µm.

par 3 – Gli Stati Membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite di cui al paragrafo 2.

Sicurezza sul lavoro, dal primo ottobre arriva la patente a punti.

Lo prevede la nuova bozza del decreto Pnrr, atteso in Consiglio dei ministri.

Dal primo ottobre 2024 arriva la patente a punti per la sicurezza sul lavoro. Lo prevede la nuova bozza del decreto Pnrr.

Come funziona la patente a punti

Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro dopo l’iscrizione alla camera di commercio; l’adempimento, da parte del datore di lavoro e dei lavoratori degli obblighi formativi; il possesso del Durc, del Documento di Valutazione dei Rischi e del Documento Unico di Regolarità Fiscale. La patente parte da trenta crediti e consente di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente a punti per la sicurezza sul lavoro verrà decurtata di 20 crediti in caso di incidente mortale e di 15 punti se l’incidente determina un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o  parziale. In caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni, saranno invece tagliati 10 crediti.

“Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al presente comma deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti”, si legge. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare cinque crediti alla volta.

LE MODIFICHE AL DECRETO 81

LA FORMAZIONE DEL DDL E IL RUOLO DEL PREPOSTO

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, apportando importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Entrata in vigore: 21 dicembre 2021.

Tra le maggiori modifiche vi è l’introduzione del nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza” (artt. 18-19 D.Lgs. 81/2008).

Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno “intervenire per modificare il comportamento non conforme” fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, i preposti dovranno interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. L’interruzione dell’attività lavorativa e la segnalazione delle non conformità, dovrà avvenire anche in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i Datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al Datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Tra le modifiche, troviamo inoltre che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicata entro il 30 giugno 2022 l’emanazione di una Revisione degli Accordi Stato-Regioni su durata, contenuti minimi, modalità di formazione e modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per quanto riguarda la formazione in salute e sicurezza sul lavoro, con:

  • ridefinizione dell’obbligo addestrativo (sarà una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; sarà inoltre, un’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, registrata/tracciata in apposito registro anche informatizzato);
  •  formazione in presenza dei preposti con aggiornamento almeno biennale o ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. In caso di mancata formazione almeno biennale, è prevista una sanzione per il Datore di lavoro (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro). In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011. Con il nuovo Accordo previsto per giugno 2022 sarà necessario un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.
  • e obbligo formativo del Datore di lavoro con aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Saranno infatti gli Accordi Stato-Regioni, entro il 30 giugno 2022 a determinare durata, modalità di formazione, i contenuti minimi della stessa e la loro verifica, pertanto l’adempimento corretto degli obblighi di legge potrà effettuarsi correttamente solo una volta che sia stato adottato il predetto Accordo.

Altre novità introdotte dal D.Lgs. 215/2021 sono:

  • potere di vigilanza sulla effettiva e corretta applicazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che viene attribuita, con parità di poteri e attribuzioni, all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per territorio e all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), che pure opera attraverso le proprie sedi territoriali.
  • inasprimento sanzioni per il Datore di lavoro nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
  • diminuzione della soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di personale “in nero” sul luogo di lavoro: dal 20% al 10%.
  • l’avvio dell’attività di lavoratori autonomi occasionali sarà oggetto di preventiva comunicazione (via email) all’Ispettorato del Lavoro Competente per Territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 per il lavoro intermittente. L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, oppure avviati prima e ancora in corso in data 21 dicembre 2021.

LE MODIFICHE AL DECRETO 81

LA FORMAZIONE DEL DDL E IL RUOLO DEL PREPOSTO

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, apportando importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Entrata in vigore: 21 dicembre 2021.

Tra le maggiori modifiche vi è l’introduzione del nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza” (artt. 18-19 D.Lgs. 81/2008).

Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno <intervenire per modificare il comportamento non conforme> fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, i preposti dovranno interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. L’interruzione dell’attività lavorativa e la segnalazione delle non conformità, dovrà avvenire anche in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Tra le modifiche troviamo inoltre che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicata entro il 30 giugno 2022 l’emanazione di una Revisione degli Accordi Stato-Regioni su durata, contenuti minimi, modalità di formazione e modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per quanto riguarda la formazione in salute e sicurezza sul lavoro, con:

  • ridefinizione dell’obbligo addestrativo (sarà una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; sarà inoltre, un’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, registrata/tracciata in apposito registro anche informatizzato);
  •  formazione in presenza dei preposti con aggiornamento almeno biennale o ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. In caso di mancata formazione almeno biennale, è prevista una sanzione per il Datore di lavoro (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro).
  • e obbligo formativo del datore di lavoro con aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Altre novità introdotte dal D.Lgs. 215/2021 sono:

  • potere di vigilanza sulla effettiva e corretta applicazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene attribuita, con parità di poteri e attribuzioni, all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per territorio e all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), che pure opera attraverso le proprie sedi territoriali.
  • Inasprimento sanzioni per il Datore di lavoro nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
  • Diminuzione della soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di personale “in nero” sul luogo di lavoro: dal 20% al 10%.
  • l’avvio dell’attività di lavoratori autonomi occasionali sarà oggetto di preventiva comunicazione (via email) all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 per il lavoro intermittente. L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, oppure avviati prima e ancora in corso in data 21 dicembre 2021.

DECRETO MINICODICE

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto, definito DM 3 Settembre 2021 o “Minicodice”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 , lo scorso 29 ottobre, completa la riforma del DM 10 Marzo 1998 e contiene (Art. 1):

• i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio

• le misure atte a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi

• le misure precauzionali di esercizio.

Tale Decreto si applica ai luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, come definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/2008, ovvero quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi i seguenti requisiti aggiuntivi:

• attività con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;

• attività con superficie lorda complessiva ≤ 1000 mq;

• attività con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

• attività ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

• attività ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

• attività ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Sono escluse le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 del DM 3 settembre 2021 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta (Art. 2).

In base all’art. 3 del “Minicodice”, i criteri di progettazione sono:

• quelli contenuti nelle regole tecniche di prevenzione incendi per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

• quelli di cui all’allegato 1 del Decreto Minicodice per i “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio” (o in alternativa quelli del DM 3/8/2015);

• quelli del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/8/2015) per tutti i luoghi di lavoro diversi, che non ricadono nei commi 1 e 2, dell’allegato I del DM 3 settembre 2021 (che quindi non sono regolati da norme tecniche e non sono a basso rischio ai sensi del Decreto MINICODICE).

In base all’art. 4 del presente decreto, per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2022), l’adeguamento delle disposizioni, come indicato nell’art. 29, coma 3 del D.Lgs. 81/08, viene attuato in caso di:

  • modifiche del processo produttivo;
  • modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
  • rielaborazione della valutazione dei rischi.

La rielaborazione della valutazione dei rischi e l’adeguamento alle disposizioni, deve avvenire entro 30 giorni dalle rispettive causali, dopo l’entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2022). Il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione (Art. 29, D.Lgs. 81/08).

PIANO DI EMERGENZA PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI

Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per l’informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 ottobre, il DPCM del 27 agosto 2021, che definisce le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Sono interessati dal provvedimento i Titolari di:

  • attività che effettuano stoccaggio di rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/2006,
  • attività che effettuano uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/2006,
  • centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Ne sono invece esclusi gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

Le linee guida prevedono una pianificazione provinciale, basata su un modello di intervento generale, che viene attivato in seguito ad eventi incidentali occorsi nei singoli impianti, tempestivamente segnalati, con le modalità previste, dal gestore al prefetto.

Rientrano nei contenuti del piano anche il ripristino e il disinquinamento dell’ambiente dopo l’incidente, nonché le modalità per informare la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità competenti.

Per i singoli impianti identificati sul territorio provinciale, è prevista la compilazione di apposite schede operative, che costituiscono parte integrante del piano e che servono come riferimento operativo. Ai sensi dell’Art. 2 del Decreto 27 agosto 2021, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DPCM (cioè entro il 6 dicembre 2021), i Gestori delle attività degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, che devono predisporre il Piano di Emergenza Interno, dovranno trasmettere tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna al Prefetto (Allegato C.2 del DPCM riportante la classificazione del rischio incendio calcolata mediante metodo ad indici presente nel Decreto e relativa relazione tecnica, unitamente agli allegati planimetrici indicati). Entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni, il Prefetto redigerà il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvederà al suo aggiornamento, e lo comunicherà nelle forme ritenute opportune al comune interessato, eventualmente insieme ai piani operativi, se presenti, relativi agli impianti stessi. 

Nel caso foste interessati, il nostro studio potrà supportarvi nella classificazione del rischio incendio calcolata mediante metodo ad indici e nella compilazione e invio dell’allegato C2 del DPCM.   Al fine di predisporre la consulenza vi chiediamo di contattarci entro il 10 Novembre 2021.

Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici: obbligo invio telematico

Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online sul portale INAIL

Come anticipato con nota del 1 febbraio 2021, inviata alle Associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro,

a decorrere dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici

devono avvenire esclusivamente attraverso il servizio online “Registro esposizione” dell’INAIL, a disposizione di tutti i datori di lavoro.

COVID-19

A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 13 maggio 2020 – n. 546 vengono definite ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare, vi è l’obbligo da parte del Datore di lavoro o di un suo delegato al controllo della temperatura corporea del personale prima dell’accesso al luogo di lavoro.
Tale attività deve altresì essere attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare sintomi di infezione respiratoria da Covid-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate (garantendo la riservatezza e la dignità del lavoratore) e, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
Si ricorda, come già definito nel Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, che, a tutela della privacy, la temperatura NON dovrà essere registrata.
L’Ordinanza raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del Datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid».
Per tali motivo i protocolli aziendali di sicurezza anticontagio redatti per le attività professionali, a seguito del d.p.c.m. 26 aprile 2020 e del Protocollo condiviso del 24/04/2020 devono essere aggiornati al fine di tener conto di quanto disposto nella presente ordinanza.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data del 18 maggio e sono efficaci fino al 31 maggio 2020 salvo proroga del termine disposta con successiva ordinanza.

Aggiornamento abilitazione attrezzature di lavoro: scadenza il 12/03/2018

Scade il 12 marzo 2018 il termine ultimo per l’aggiornamento delle abilitazioni all’uso di Attrezzature di lavoro, come definito al comma 5 dell’art. 73 del D. Lgs n. 81/08, e le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

I datori di lavoro devono far seguire un corso di aggiornamento di quattro ore ai propri operatori.

Le attrezzature per cui fare l’aggiornamento:

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
Gru a torre
Gru mobile
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)

Carrelli elevatori "muletti"
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
Pompe per calcestruzzo.

GA

FORMALDEIDE: Sicurezza & Ambiente

La nuova classificazione come cancerogeno ha prodotto le seguenti conseguenze:
– la modifica delle modalità di valutazione dei rischi ai fini della protezione dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni);
– la modifica dei limiti alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006).
La Regione Lombardia ha emanato due provvedimenti scaricabili dal sito http://www.uniaria.it (sezione LEGGI):
1) linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide, per la razionalizzazione del problema, con una proposta operativa (Decreto n. 11665 del 15.12.2016);
2) indirizzi in merito agli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/2996 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 (“CLP”) e successive modifiche e integrazioni (DGR 19.12.2016 n. 6030).