Entro il 30 aprile le imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti in regime semplificato (art. 216) devono versare alla Provincia competente i diritti annuali per l’iscrizione nell’apposito registro.
Il mancato versamento comporta la sospensione dell’iscrizione al registro provinciale.
Il diritto annuale di iscrizione è determinato in relazione alla quantità annua di rifiuti recuperabili nell’impianto.
classe 1
>200.000 tonn.
€ 774,69
classe 2
>60.000 tonn. e <200.000 tonn.
€ 490,63
classe 3
>15.000 tonn. e <60.000 tonn.
€ 387,34
classe 4
>6.000 tonn. e <15.000 tonn.
€ 258,23
classe 5
>3.000 tonn. e <6.000 tonn.
€ 103,29
classe 6
< 3.000 tonn.
€ 51,65