Formazione

la Conferenza permanente Stato-Regioni convocata oggi mercoledì 21 dicembre 2011 ha approvato:

– lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

L’accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP). Il percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d’intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti “specifici” ritenuti migliorativi dell’intero percorso. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni specificate nell’Allegato I all’accordo.

– lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori. Il suddetto accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

L’applicazione dei contenuti dell’accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”. La formazione oggetto dell’accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell’accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni previste nell’Allegato I all’accordo.

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Formazione D.Lgs. 81/08

In arrivo l’Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza
*Convocata la Conferenza Stato-Regioni che dovrà esprimersi sull’accordo relativo alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro RSPP.*

Roma, 16 Dic – Si riunirà mercoledì 21 dicembre 2011 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome che dovrà esprimersi in materia di formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di RSPP, e in materia di realizzazione e funzionamento del SINP.

La formazione per dirigenti e preposti sulla sicurezza e salute sul lavoro

L’ordine del giorno prevede: 1) Schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dei rischi, ai sensi dell’ art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – SALUTE)Accordo, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 apdle 2008, n. 81. 2) Schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. il Ministro della salute,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori.(LAVORO E POLITICHE SOCIALI – SALUTE)Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 apri/e 2008, n. 81. 3) Parere sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP
, nonché le regole per il trattamento dei dati. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Parere, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 5) Acquisizione della designazione di un rappresentante delle Regioni, in sostituzione di uno effettivo, in seno al “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)Acquisizione delle designazioni ai sensi dell’ari. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281

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