NS. NUOVA CENTRALINA MICROCLIMATICA – Valutazioni microclimatiche D.Lgs. 81/08

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Il microclima é l’insieme dei fattori (es. temperatura, umidità, velocità dell’aria) che regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso o semi-chiuso come ad esempio un ambiente di lavoro.

Considerando che la maggior parte della popolazione urbana trascorre il 75-80% del tempo all’interno di edifici chiusi, è facilmente intuibile quale importanza rivesta la qualità del microclima per il benessere dell’uomo.

L’organismo umano deve mantenere sempre una costanza termica; variazioni della temperatura oltre i normali limiti determinano sofferenze delle principali funzioni fisiologiche con ripercussioni più o meno gravi sulle capacità lavorative e, in condizioni estreme, a manifestazioni patologiche.

Il corpo umano deve inoltre difendersi dal calore assunto dall’ambiente, o dal calore emanato per radiazione da oggetti con temperatura superiore alla propria (masse più calde, sole, suolo riscaldato, ecc.). E’ chiaro quindi che la temperatura dell’aria e la presenza di masse radianti rivestono grande importanza nella valutazione del microclima.

Microclima in ambienti moderati

Gli ambienti moderati sono caratterizzati innanzitutto dal fatto che impongono un moderato grado di intervento alla termoregolazione corporea e che vi risulta facilmente realizzata la condizione di omeotermia (equilibrio termico tra corpo e ambiente) del soggetto.

Microclima in ambienti caldi

Gli ambienti caldi sono caratterizzati da un notevole intervento del sistema di termoregolazione umano al fine di diminuire l’accumulo di calore nel corpo.

Le caratteristiche degli ambienti caldi sono (negli ambienti di lavoro):

• valori elevati di temperatura in relazione alle caratteristiche dell’attività svolta e del vestiario indossato dagli operatori

• possibili alti valori di umidità relativa dell’aria e richiedenti un considerevole scambio termico per sudorazione al fine di conservare l’omeotermia

• variabilità della temperatura e dell’umidità da postazione a postazione di lavoro

• disuniformità del livello di impegno fisico richiesto e del vestiario indossato dagli operatori.

Indici

Per una valutazione dei parametri microclimatici, la sensazione soggettiva di benessere non dipende da uno solo dei relativi fattori ambientali (temperatura, umidità, velocità dell’aria ecc.), bensì dalla loro combinazione. Per esprimere questo concetto, sono stati quindi studiati vari indici microclimatici.

Gli indici più importanti, noti come indici di Fanger, sono:

PMV (predicted mean vote): esprime un voto medio previsto per la sensazione di benessere termico

PPD (predicted percentage of disatisfied): è la percentuale prevista delle persone insoddisfatte

 

riferimenti:

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E’ in attesa di pubblicazione sulla G.U. la nuova nuova AUA – Autorizzazione Unica Ambientale, approvata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri dei Ministri n. 69/2013

In arrivo il Regolamento di disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale (AUA), uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”), con lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell’ambiente.

Il provvedimento è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, su proposta dei Ministri dell’ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico. Dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari sarà nuovamente esaminato.

Si tratta di una nuova Autorizzazione, rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive, che andrà a sostituire vari atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i vantaggi, i minori costi organizzativi per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico; inoltre, questa autorizzazione ha una durata di quindici anni a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

In sintesi:

  • destinatari del provvedimento sono le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. Sono esclusi i progetti sottoposti a Valutazione d’impatto ambientale, quando tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale;
  • la domanda per il rilascio, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è presentata al SUAP che ne verifica la completezza formale e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, alle autorità competenti (cioè la regione, provincia autonoma o diversa autorità indicata dalla normativa);
  • tra gli atti sostituiti dall’ AUA, ad esempio, l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico. L’elenco dei titoli abilitativi ambientali che vengono sostituiti non è tassativamente indicato, essendo comunque riconosciuta la possibilità per regioni e province autonome di individuare ulteriori atti che potranno essere compresi nell’AUA;
  • verifiche: se l’autorità competente riscontra che è necessario integrare la documentazione presentata lo comunica la SUAP, che, in quanto unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative relative alla sua attività produttiva, inoltra la comunicazione all’impresa. Le verifiche devono concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda; decorso tale termine in assenza di comunicazione l’istanza si intende correttamente presentata;
  • termini: se l’AUA riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, il SUAP, acquisiti dall’autorità competente i necessari assensi, rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la conferenza di servizi nei casi previsti dalla normativa. Se l’AUA riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro trenta giorni dalla ricezione della domanda la conferenza di servizi. In tal caso l’autorità competente si esprime sull’autorizzazione entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (150 in caso di richiesta di integrazione della documentazione);
  • prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell’autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l’esercizio dell’attività può proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente.

RINNOVO AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA ANNO 2013

Immag023  

AZIENDE PRECENTEMENTE AUTORIZZATE CON DECRETI/DGR COMPRESE TRA IL 1996 ED IL 1999.

Il “testo unico” per l’ambiente (articolo 281 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) prevede che tutti gli impianti con emissioni in atmosfera esistenti al momento dell’entrata in vigore del medesimo decreto debbano essere “nuovamente autorizzati” dall’autorità competente, in seguito a presentazione di specifica domanda entro i seguenti termini:

calendario-meccaniche

La Regione Lombardia, con circolare n°22315 del 21/10/2010, trasmise alle Provincie (attualmente autorità competente) il suddetto calendario per la presentazione delle domande di rinnovo.

La maggior parte delle Provincie della Lombardia si è uniformata al calendario proposto dalla Regione, pertanto durante il 2013 dovranno presentare istanza di rinnovo le aziende con autorizzazione in essere rilasciata tra il 1 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1999.

Fa eccezione la Provincia di Como, che ha emanato un calendario proprio, per cui le prossime scadenze, inerenti tutte le autorizzazioni rilasciate tra il 1 gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1999, saranno nell’anno 2013, con termini differenziati per i diversi settori di attività.

Si rammenta che la mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini fissati comporta la decadenza della precedente autorizzazione e pertanto, il reato di esercizio di attività senza autorizzazione.

Se la domanda è presentata nei termini, l’esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell’autorità competente.

Nota: Si ricorda che la presente documentazione è complementare ad altre autorizzazioni che devono essere eventualmente acquisite per la presentazione della dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (S.C.I.A. ex art. 49, legge n. 122/2010).

I tecnici di ETIKA ambientale sas sono a disposizione per effettuare audit ambientali dedicati alle emissioni in atmosfera, al fine di verificare la presenza di eventuali non conformità, e suggerire misure di adeguamento per consentire il pieno rispetto delle prescrizioni di legge, nonché per assistervi nella realizzazione del fascicolo di rinnovo e dei suoi allegati tecnici.

ns. contatti:

Tel: 0331/296499

Fax: 0331/290245

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