NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 19 dicembre 2014 il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, che sostituisce l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, e di conseguenza l’intero Allegato I alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 1° giugno 2015.
La nuova disciplina si allinea con le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP).

Con questo Regolamento i codici H saranno sostituiti dai nuovi codici HP, che definiscono le caratteristiche di pericolo dei rifiuti secondo i criteri di classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tra le novità, si segnala la modifica della di talune delle precedenti caratteristiche di pericolo (es. H 5, ex “nocivo”, ora è denominata “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”).

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HACCP – CAMBIANO LE ETICHETTE

Cambiano le etichette per alimenti e bevande. Il 13 dicembre 2014 è in vigore l’applicazione del regolamento comunitario 1169/2011 che uniforma l’etichettatura degli alimenti nei paesi Ue «affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per effettuare acquisti consapevoli» si legge nel documento.

Più trasparenti e in caratteri più grandi
In sostanza, dal 13 dicembre tutti i prodotti alimentari dovranno provvedere a dotarsi di etichette più trasparenti nel contenuto e ‘ben visibili’, con caratteri di grandezza definita in base alle dimensioni della confezione e stampati in modo chiaro e leggibile. Questo significa che i produttori di alimenti dovranno rivedere e ristampare entro la fine del 2014 tutte le etichette di prodotti alimentari con l’indicazione delle nuove informazioni obbligatorie, inoltre l’etichetta dovrà essere apposta in posizione ben visibile, e non in parti marginali della confezione.

Responsabile delle informazioni sull’etichetta sarà l’operatore (nome o ragione sociale) che commercializza il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione europea, l’importatore. Tutto questo, ovviamente, esaurite le scorte a magazzino.

 

Cosa cambia?

– Dimensioni: le scritte dovranno avere dimensione minima di caratteri tipografici non inferiori a 1,2 mm, oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2. Soltanto nel caso di packaging con superficie inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali.

– Metodo di lavorazione: sarà obbligatorio indicarlo per alcuni prodotti, per esempio i decongelati.

– Oli e grassi vegetali: sulla confezione non si potrà più scrivere genericamente ‘olio vegetale’ o ‘grasso vegetale’, ma si dovrà precisare, per esempio, ‘olio di girasole’ o ‘grasso vegetale di palma’.

– Allergeni: obbligo in etichetta degli eventuali ingredienti che potrebbero comportare un rischio allergenico. Andrà quindi messa in chiaro, con caratteri in grassetto e con un colore diverso per renderli più evidenti, la presenza di ingredienti come il glutine, a tutela dei celiaci, e di allergeni comuni come la frutta in guscio, le arachidi e il sesamo, il pesce e i molluschi e i crostacei, il latte, la soia, il sedano, l’anidride solforosa, i lupini o la senape. Questi obblighi sono validi anche per i cibi non imballati, per esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense.

– Data di scadenza: dovrà essere riportata oltre che sulle scatole anche sull’incarto interno del cibo se confezionati singolarmente.

– Valori nutrizionali: sarà facoltativo indicarli fino al 13 dicembre 2016, poi diventerà obbligatorio dare informazioni sul contenuto energetico e sulle percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100 g o per 100 ml di prodotto e volendo anche in porzioni.

– Prodotti ittici e carni: per il pesce dovranno essere indicate le tecniche di cattura. Mentre da aprile 2015 dovrà figurare sulla confezione il luogo di allevamento e macellazione anche per le carni suine, ovine, caprine e il pollame (al momento tale obbligo è in vigore solo per la carne bovina).

– Immagini: aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere più comprensibili per non confondere il consumatore.

Inoltre, tutte le etichette dovranno riportare come già accade: denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti e relativa quantità, quantità netta, scadenza e termini di conservazione, nome o ragione sociale dell’operatore o importatore che commercializza il bene, paese d’origine (ove previsto), istruzioni per l’uso (per i casi in cui la loro omissione dovesse rendere difficile un uso adeguato dell’alimento) e volume alcolometrico, solo per bevande contenenti più dell’1,2% di alcool.