Oli usati

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ha approvato, su proposta del Presidente, Paolo Tomasi, “la riduzione del contributo obbligatorio a carico delle imprese che immettono al consumo oli lubrificanti, portandolo a 70 euro per tonnellata a partire dal primo agosto. Si tratta della seconda riduzione in due anni: già lo scorso gennaio il contributo era stato portato a 130 euro, mentre in precedenza era di 155 euro. La riduzione porterà un risparmio alle imprese che immettono al consumo oli lubrificanti prossimo a 30 milioni di euro su base d’anno (…). Questo ritocco al ribasso, che testimonia la bontà del nostro lavoro – spiega il Presidente Tomasi – trova giustificazione anche nell’evoluzione particolarmente favorevole del mercato dei lubrificanti, che presenta ricavi in crescita e una ridotta disponibilità nel circuito: condizioni che hanno reso possibile al Consorzio la vendita dell’olio usato raccolto a valori via via crescenti. La riduzione proposta – continua – sconta previsioni di scenario in linea con il semestre appena trascorso, che segna una raccolta di olio usato e un consumo di lubrificanti che non si discosteranno molto da quelli dello scorso anno, mentre i prezzi, sia degli oli usati che degli oli base sui mercati nord Europa, sono previsti in leggera contrazione rispetto al semestre appena passato”. 

DVR microimprese fino a 10 addetti: PROROGATO IL TERMINE DEL 30 GIUGNO

l decreto-legge 12 maggio 2012 n. 57 contiene Il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate che non sono ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

In assenza di queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste microimprese possano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1° luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.

(vedi Dl 37 dell’11 maggio)

All’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”.

Nuova versione art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08:

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g)

un ulteriore rinvio, subordinato al futuro recepimento dei decreti attuativi, dell’applicazione del Decreto 81 per i settori indicati nell’articolo 3 comma 2 (ferroviario, marittimo e portuale). Infatti, senza una ulteriore proroga del termine del 15 maggio 2012 previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo dovuto all’abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell’ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale.

Si prevede infatti all’articolo 1 comma 1:

“All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2,”;

b) le parole da:” ; decorso” a : ” decreto” sono soppresse.”

Il nuovo decreto legge, eliminando la frase “decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto” sposta l’applicazione del Decreto 81 al futuro recepimento dei decreti attuativi (il cui termine di emanazione scadeva il 15 maggio…).

Nuova versione art. 3 comma 3 del D.lgs. 81/08:

3. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione;

Per gli uffici all’estero il decreto attuativo è stato pubblicato sulla GU del 7 maggio: Decreto del Ministero degli affari esteri 16 febbraio 2012 n. 51: regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (12G0072).

 

GA

NUOVE SCADENZE IN MATERIA AMBIENTALE “EMISSIONI IN ATMOSFERA DA LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE E DI MANUTENZIONE”

tornio1

 

Decreto Regione Lombardia N.12772 del 23.12.11

Le attività di lavorazione meccanica sono state considerate ad inquinamento poco significativo dalla normativa nazionale fino all’emanazione del D.Lgs. 128/2010.

Con il recente Decreto Dirigente unità organizzativa – D.D.u.o. – n.12772 del 23 dicembre 2011, la Regione Lombardia ha approvato le nuove condizioni per l’adesione all’autorizzazione generale delle attività in deroga che svolgono “lavorazioni meccaniche in genere” (es. tornitura fresatura, rettifica, taglio, trafilatura, foratura, filettatura, alesatura, tranciatura e similari) e/o “pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche” (es. levigatura, molatura, sbavatura, granigliatura, lucidatura, etc.).

Devono pertanto presentare domanda completa di autorizzazione le aziende che effettuano:

– lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio uguale o superiore a 500 kg/anno;

– attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.

Le aziende che svolgono invece lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio inferiore a 500 kg/anno e/o operazioni di manutenzione interna (attività di saldatura occasionale e saltuaria, svolte all’interno del reparto attrezzeria o manutenzione dello stabilimento) sono soggette alla sola comunicazione al Comune in cui ha sede l’attività e per conoscenza alla Provincia territorialmente competente.

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE È FISSATA AL 31 LUGLIO 2012.

L’ADEGUAMENTO DELLE PRESCRIZIONI (IMPIANTI DI ASPIRAZIONE, RICAMBIO D’ARIA, ETC.) DELL’ALLEGATO TECNICO ENTRO IL 1 SETTEMBRE 2013.

IL TERMINE ULTIMO PER REGOLARIZZARSI TRAMITE L’AUSILIO DEL NS. STUDIO E’ IL 30 MAGGIO 2012; NON VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE DI CONSULENZA OLTRE TALE DATA.

Rimaniamo a Vs. disposizione al n. di telefono 0331 296499, tramite fax allo 0331 290245 o con la ns. e-mail all’indirizzo info@etikambientale.it.

 

ecco il Link per scaricare il l’INDAGINE CONOSCITIVA

http://www.etikambientale.it/download.html

 

 

emissioni diffuse

30 giugno 2012 stop autocertificazioni. Obbligo di redazione del DVR.

Il 30/06/2012 scade definitivamente il termine entro cui le aziende con meno di 10 dipendenti potevano  “autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi” senza dover predisporre il vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori  (DVR). Già dal 1997, anno di entrata in vigore del D.Lgs 626/94, le aziende di piccole dimensioni non avevano mai dovuto elaborare un vero e proprio DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI contenente la descrizione dettagliata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori  e i criteri con cui venivano valutati in quanto, sin da subito, era stata concessa loro la possibilità di “autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi” (art 4 comma 11 D.Lgs 626/94).  Anche il più recente D.Lgs 81/2008, che ha rivisto la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ha confermato la possibilità di “autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi” per le imprese con meno di 10 lavoratori ma nel contempo ha  introdotto un termine, il 30/06/2012 appunto, oltre il quale tale deroga decadeva (art. 29, comma 5 D.Lgs 81/2008).   Di conseguenza dal 30/06/2012 non sarà più possibile autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovrà essere predisposto il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI previsto all’art 28 D.Lgs 81/2008 che dovrà essere firmato da Datore di Lavoro (DL), Responsabile della Sicurezza (RSPP), Medico Competente (MC) se nominato, e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSA/RLST). Tale documento dovrà essere custodito in azienda  ed esibito in caso di ispezione dell’organo di controllo. Le sanzioni previste a carico del Datore di Lavoro per la mancata predisposizione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI sono: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 comma 1a) D.Lgs 81/2008).

EMISSIONI INQUINANTI

Cass. pen. n. 7605/2012:”in tema di emissioni, ai fini dell’integrazione dell’art. 674 c.p., l’evento di molestia non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice”.

Imtermediari RIFIUTI

Con la deliberazione 18 aprile 2012, prot. n. 04/CN/ALBO, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato l’art. 2, c. 1, lett. d), della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, relativo ai requisiti del responsabile tecnico delle imprese iscritte in categorie 8 (commercio e intermediazione senza detenzione dei rifiuti). Il citato art. 2, nella primigenia versione, prevedeva che il suddetto responsabile potesse essere “un professionista esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico per non più di dieci imprese iscritte all’Albo”. Il provvedimento apporta modifiche di natura quantitativa e qualitativa ai precedenti requisiti: infatti, il professionista in parola può ora essere “un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all’Albo, delle quali non più di cinque iscritte nella classe a), non più di dieci iscritte nella classe b), non più di venti iscritte nella classe c) e non più di trenta iscritte nella classe d)”. Le modifiche sono la conseguenza della sentenza del Tar Lazio n. 2013/2012, che ha dichiarato irragionevole l’originario parametro.