NUOVA DIRETTIVA AMIANTO

Il 30 novembre è stata pubblicata la revisione finale della 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 (𝐔𝐄) 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟔𝟔𝟖 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.

La Direttiva entrerà in vigore il 20 dicembre 2023.

Gli Stati membri hanno a disposizione:

  • due anni per recepire la direttiva nel diritto nazionale (21 dicembre 2025 – art. 2.1);
  • sei anni per la transizione alla nuova metodologia di analisi basata sulla microscopia elettronica (21 dicembre 2029 – art. 2.2).

Tra le principali novità introdotte dalla direttiva riportiamo la seguente modifica dell’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟕:

par 6 – l conteggio delle fibre dovrebbe essere effettuato in microscopia elettronica o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/ larghezza sia superiore a 3:1. Inoltre viene aggiunto che sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 µm ai fini dei valori limite riportati nella nuova versione dell’articolo 8.

Una fondamentale modifica è quella relativa all’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟖 che viene sostituito dal seguente:

par 1 – Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

par 2 – Dal 21 dicembre 2029, a seconda del metodo di misurazione delle fibre utilizzato in un dato Stato membro, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
(a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore quando vengono misurate tutte le fibre con una larghezza inferiore a 3 µm.
(b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, quando vengono misurate solo le fibre con una larghezza compresa tra 0,2 e 3 µm.

par 3 – Gli Stati Membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite di cui al paragrafo 2.