Emissioni in atmosfera proroga trattamento fanghi

Il Dm del 15 gennaio 2014 include le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue tra gli impianti “in deroga”, che non devono più essere autorizzati ai sensi della disciplina sull’inquinamento atmosferico.

La norma riguarda le linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti con potenzialità inferiore a 10mila abitanti equivalenti, nel caso di trattamenti di tipo biologico, e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per i trattamenti di tipo chimico/fisico. Gli impianti che effettuano entrambi i trattamenti devono rispettare entrambi i requisiti.

Per far questo il Decreto ministeriale 15 gennaio 2014 interviene sul Dlgs 152/2006 e, in particolare, sull’allegato IV alla Parte V, dove sono elencati gli impianti e le attività che producono emissioni “scarsamente rilevanti” (e che fino ad oggi comprendeva gli impianti di trattamento acque, ma non le linee fanghi).

L’inserimento nell’allegato anche delle linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti finalizzati alla potabilizzazione della acque non è invece ritenuto necessario, visto che queste ultime non producono emissioni in atmosfera per la loro natura.