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NUOVA DIRETTIVA AMIANTO

Il 30 novembre è stata pubblicata la revisione finale della 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 (𝐔𝐄) 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟔𝟔𝟖 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.

La Direttiva entrerà in vigore il 20 dicembre 2023.

Gli Stati membri hanno a disposizione:

  • due anni per recepire la direttiva nel diritto nazionale (21 dicembre 2025 – art. 2.1);
  • sei anni per la transizione alla nuova metodologia di analisi basata sulla microscopia elettronica (21 dicembre 2029 – art. 2.2).

Tra le principali novità introdotte dalla direttiva riportiamo la seguente modifica dell’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟕:

par 6 – l conteggio delle fibre dovrebbe essere effettuato in microscopia elettronica o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/ larghezza sia superiore a 3:1. Inoltre viene aggiunto che sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 µm ai fini dei valori limite riportati nella nuova versione dell’articolo 8.

Una fondamentale modifica è quella relativa all’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨 𝟖 che viene sostituito dal seguente:

par 1 – Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

par 2 – Dal 21 dicembre 2029, a seconda del metodo di misurazione delle fibre utilizzato in un dato Stato membro, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
(a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore quando vengono misurate tutte le fibre con una larghezza inferiore a 3 µm.
(b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, quando vengono misurate solo le fibre con una larghezza compresa tra 0,2 e 3 µm.

par 3 – Gli Stati Membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite di cui al paragrafo 2.

Sicurezza sul lavoro, dal primo ottobre arriva la patente a punti.

Lo prevede la nuova bozza del decreto Pnrr, atteso in Consiglio dei ministri.

Dal primo ottobre 2024 arriva la patente a punti per la sicurezza sul lavoro. Lo prevede la nuova bozza del decreto Pnrr.

Come funziona la patente a punti

Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro dopo l’iscrizione alla camera di commercio; l’adempimento, da parte del datore di lavoro e dei lavoratori degli obblighi formativi; il possesso del Durc, del Documento di Valutazione dei Rischi e del Documento Unico di Regolarità Fiscale. La patente parte da trenta crediti e consente di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente a punti per la sicurezza sul lavoro verrà decurtata di 20 crediti in caso di incidente mortale e di 15 punti se l’incidente determina un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o  parziale. In caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni, saranno invece tagliati 10 crediti.

“Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al presente comma deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti”, si legge. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare cinque crediti alla volta.

SOTTOPRODOTTI: Linee guida Regione Piemonte

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte dell’11 aprile 2023, n. 10-6722, recante “Approvazione delle Linee guida regionali a supporto dell’applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Costituzione del “Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti”, pubblicata sul BUR n. 15 del 13 aprile 2023, sono definite le modalità operative del “Gruppo di lavoro sui sottoprodotti”.

AGGIORNAMENTO AUAPOINT

Ulteriori specifiche e differimento del termine per la compilazione dell’applicativo “AUA POINT” dei dati relativi all’anno 2022 in attuazione della d.g.r. 21 dicembre 2021 – n. 5773.

Con D.d.u.o. 27 marzo 2023 — n. 4503, a seguito deIl‘elevato numero di richieste di chiarimento pervenute e raccolte da ARPA Lombardia nell’ambito della fase di sperimentazione del portale AUA POINT, sono stati forniti ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in merito alla registrazione e all‘obbligo di compilazione dell’applicativo.

PRECISAZIONI DI REGISTRAZIONE

  • Per la registrazione e l’accesso aII’applicativo AUA POINT è necessario il possesso di credenziali SPID a CNS;
  • In caso di prima registrazione cliccare su “Nuova Azienda? Inizia qui”. È disponibile sulla pagina di accesso il “Manuale per le istruzioni” contenente tutte le indicazioni necessarie per la registrazione;
  • E‘ necessario inserire, in fase di registrazione, l’indirizzo di posta elettronica del ‘Referente AUA‘ (ovvero di chi si occuperà della compilazione per conto dell‘azienda indipendentemente dalla posizione gerarchia aziendale) alla quale sarà automaticamente trasmessa la e-mail no-replay per completare la registrazione tramite SPID/CNS e diventare Amministratore; una volta entrato l’Amministratore potrà abilitare altri utenti tramite il pulsante “Utenti” nella Homepage dell‘Azienda in “Gestione dati”.

OBBLIGATORIETA‘ Dl COMPILAZIONE

  • L‘obbligo di compilazione vige per i Gestori delle aziende soggette ad autorizzazione generale ex art. 272 ai sensi della DGR 983/2018, dal momento che nelle prescrizioni generali di tale delibera è esplicitamente riportato l’obbligo di caricamento dei dati di autocontrollo sull’appIicativo AIDA2, poi denominato “AUA POINT”. In tali casi andranno pertanto inseriti anche i documenti correlati (es. Bilancio di massa per attività che impiegano solventi). È stato inoltre ritenuto opportuno, per le aziende sopracitate, differire al 30 luglio 2023 il termine per l’inserimento dei dati in applicativo AUA POINT.
  • Non vige, viceversa, l’obbligo per i Gestori degli impianti autorizzati “in deroga” ex art. 272 che hanno presentato domanda di adesione all‘autorizzazione generale prima dell‘entrata in vigore della suddetta DGR 983/2018 (18 dicembre 2018);
  • Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l’obbligo di compilazione dal 2023 (scadenza 31.03.2024) sussiste solo se contemplato   nell‘autorizzazione.

MUD 2023 – entro il 08/07/2023

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n°70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023.

Consulta il sito https://www.ecocamere.it

LE MODIFICHE AL DECRETO 81

LA FORMAZIONE DEL DDL E IL RUOLO DEL PREPOSTO

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, apportando importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Entrata in vigore: 21 dicembre 2021.

Tra le maggiori modifiche vi è l’introduzione del nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza” (artt. 18-19 D.Lgs. 81/2008).

Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno “intervenire per modificare il comportamento non conforme” fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, i preposti dovranno interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. L’interruzione dell’attività lavorativa e la segnalazione delle non conformità, dovrà avvenire anche in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i Datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al Datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Tra le modifiche, troviamo inoltre che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicata entro il 30 giugno 2022 l’emanazione di una Revisione degli Accordi Stato-Regioni su durata, contenuti minimi, modalità di formazione e modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per quanto riguarda la formazione in salute e sicurezza sul lavoro, con:

  • ridefinizione dell’obbligo addestrativo (sarà una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; sarà inoltre, un’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, registrata/tracciata in apposito registro anche informatizzato);
  •  formazione in presenza dei preposti con aggiornamento almeno biennale o ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. In caso di mancata formazione almeno biennale, è prevista una sanzione per il Datore di lavoro (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro). In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011. Con il nuovo Accordo previsto per giugno 2022 sarà necessario un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.
  • e obbligo formativo del Datore di lavoro con aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Saranno infatti gli Accordi Stato-Regioni, entro il 30 giugno 2022 a determinare durata, modalità di formazione, i contenuti minimi della stessa e la loro verifica, pertanto l’adempimento corretto degli obblighi di legge potrà effettuarsi correttamente solo una volta che sia stato adottato il predetto Accordo.

Altre novità introdotte dal D.Lgs. 215/2021 sono:

  • potere di vigilanza sulla effettiva e corretta applicazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che viene attribuita, con parità di poteri e attribuzioni, all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per territorio e all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), che pure opera attraverso le proprie sedi territoriali.
  • inasprimento sanzioni per il Datore di lavoro nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
  • diminuzione della soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di personale “in nero” sul luogo di lavoro: dal 20% al 10%.
  • l’avvio dell’attività di lavoratori autonomi occasionali sarà oggetto di preventiva comunicazione (via email) all’Ispettorato del Lavoro Competente per Territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 per il lavoro intermittente. L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, oppure avviati prima e ancora in corso in data 21 dicembre 2021.

NUOVO FORMULARIO TRASPORTO RIFIUTI RETI FOGNARIE

Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021

Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva (art. 230, comma 5, D.Lgs 152/2006).

L’Albo, pertanto, con la Deliberazione n.14 del 21/12/2021, definisce il modello unico e i contenuti del formulario di trasporto rifiuti e stabilisce che:

1. Il formulario di trasporto rifiuti, è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art. 193, D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento.

2. Il modello è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.

3. Il modello è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, disponibile sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, identificato da un numero univoco, stampato e compilato in duplice copia.

4. Una volta effettuato il trasporto, il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

5. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di “fictio iuris” stabilita dall’art. 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

6. La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006.

La Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021 entrerà in vigore il 30 aprile 2022. All’indirizzo internet https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/112-Del14_21.12.2021.pdf è disponibile la Deliberazione in formato integrale, il modello di Documento Unico e la sua descrizione tecnica.

LE MODIFICHE AL DECRETO 81

LA FORMAZIONE DEL DDL E IL RUOLO DEL PREPOSTO

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, apportando importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Entrata in vigore: 21 dicembre 2021.

Tra le maggiori modifiche vi è l’introduzione del nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza” (artt. 18-19 D.Lgs. 81/2008).

Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno <intervenire per modificare il comportamento non conforme> fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, i preposti dovranno interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. L’interruzione dell’attività lavorativa e la segnalazione delle non conformità, dovrà avvenire anche in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Tra le modifiche troviamo inoltre che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicata entro il 30 giugno 2022 l’emanazione di una Revisione degli Accordi Stato-Regioni su durata, contenuti minimi, modalità di formazione e modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per quanto riguarda la formazione in salute e sicurezza sul lavoro, con:

  • ridefinizione dell’obbligo addestrativo (sarà una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; sarà inoltre, un’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, registrata/tracciata in apposito registro anche informatizzato);
  •  formazione in presenza dei preposti con aggiornamento almeno biennale o ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. In caso di mancata formazione almeno biennale, è prevista una sanzione per il Datore di lavoro (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro).
  • e obbligo formativo del datore di lavoro con aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Altre novità introdotte dal D.Lgs. 215/2021 sono:

  • potere di vigilanza sulla effettiva e corretta applicazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene attribuita, con parità di poteri e attribuzioni, all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per territorio e all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), che pure opera attraverso le proprie sedi territoriali.
  • Inasprimento sanzioni per il Datore di lavoro nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
  • Diminuzione della soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di personale “in nero” sul luogo di lavoro: dal 20% al 10%.
  • l’avvio dell’attività di lavoratori autonomi occasionali sarà oggetto di preventiva comunicazione (via email) all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 per il lavoro intermittente. L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, oppure avviati prima e ancora in corso in data 21 dicembre 2021.

AGGIORNAMENTO AUAPOINT

Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo «AUA POINT» in Sostituzione dell’allegato alla D.G.R. 14 dicembre 2020 – n. XI/4027

Con D.g.r. n. 2461/2019 e D.g.r. n. 4027/2020 è stato messo a disposizione, a partire dal 1 gennaio 2020, l’applicativo “AUA Point” gestito da ARPA Lombardia e finalizzato all’acquisizione dei dati degli autocontrolli in materia di emissioni in atmosfera e scarichi idrici (solo reflui industriali, non meteoriche), allo scopo di favorire una raccolta sistematica dei dati degli autocontrolli e per consentire le elaborazioni da parte degli Enti competenti.

È stata rilevata, ai fini della messa a regime dell’applicativo, la necessità di prevedere un congruo periodo di sperimentazione (ulteriormente prorogato anche in relazione all’emergenza COVID), finalizzato a garantire l’adeguata formazione ed informazione dei soggetti coinvolti, con termine inizialmente previsto per il 31/12/2021 (D.g.r. 14 dicembre 2020 – n. XI/4027).

Avendo la necessità di inserire l’utilizzo di AUA POINT nelle Autorizzazioni di carattere generale definite da Regione Lombardia o nelle Autorizzazioni “espresse” rilasciate dalle Province/Città Metropolitana, con la D.g.r. n. 5773/2021 del 29/12/2021 è stata rivista la scadenza del 31/12/2021.

È stato cioè definito un calendario che stabilisca le tempistiche a partire dalle quali le autorizzazioni generali o espresse, potranno esplicitamente prevedere il caricamento dei dati degli autocontrolli (ove previsti) sull’applicativo, in luogo della trasmissione ‘tradizionale’ (tramite PEC). L’utilizzo dell’applicativo AUA POINT diverrà pertanto vincolante solo nel momento in cui verrà previsto nelle Autorizzazioni che regolano l’esercizio delle attività.

Il calendario di utilizzo obbligatorio dell’applicativo AUA POINT è riportato di seguito.

Si ricorda che è sempre consentito l’utilizzo “volontario” dell’applicativo AUA POINT anche per tutte le restanti attività e per tutte le tipologie di dati ricadenti nell’ambito di applicazione del provvedimento, anche se non espressamente richiesto nelle autorizzazioni.

In ogni caso (sia nel caso in cui sia “esplicitato”, sia nel caso in cui sia “volontario”) il caricamento dei dati degli autocontrolli su AUA POINT sostituisce la trasmissione dei medesimi dati (ove prevista) agli Enti via PEC.

Calendario utilizzo obbligatorio AUA POINT

ANNOREGIME AUTORIZZATIVODATI da INSERIRE
2022 (scadenza inserimento 31.3.2023)Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c.2 D.Lgs. 152/2006 (extra AUA) ai sensi della D.g.r. 983/2018Emissioni in atmosfera convogliate Bilancio di massa (COV) ex art.272 (se previsto) Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (all.32)
2023 (scadenza inserimento 31.3.2024)Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c.2 D.Lgs. 152/2006 (extra AUA) Autorizzazione emissioni 269 AUA contenenti scarichi industriali2 (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del D.Lgs. 152/2006.Emissioni in atmosfera convogliate Bilancio di massa (COV) ex art. 272 (se previsto) Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (all.32) Piano Gestione solventi (se previsto) Scarichi acque industriali
2024 (scadenza inserimento 31.3.2025)Tutte: Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c.2 D.Lgs. 152/2006 (extra AUA) Autorizzazione emissioni 269 AUA contenenti scarichi industriali3 (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del D.Lgs. 152/2006. Autorizzate ex art.12 D.Lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili); Autorizzate ex art. 208 D.Lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti); Autorizzazione ex art 8 D.Lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali);Emissioni in atmosfera convogliate Bilancio di massa COV ex art. 272 (se previsto) Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (all.32) Piano Gestione solventi (se previsto) Scarichi acque industriali Scarichi acque meteoriche

 

DECRETO MINICODICE

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto, definito DM 3 Settembre 2021 o “Minicodice”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 , lo scorso 29 ottobre, completa la riforma del DM 10 Marzo 1998 e contiene (Art. 1):

• i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio

• le misure atte a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi

• le misure precauzionali di esercizio.

Tale Decreto si applica ai luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, come definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/2008, ovvero quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi i seguenti requisiti aggiuntivi:

• attività con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;

• attività con superficie lorda complessiva ≤ 1000 mq;

• attività con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

• attività ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

• attività ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

• attività ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Sono escluse le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 del DM 3 settembre 2021 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta (Art. 2).

In base all’art. 3 del “Minicodice”, i criteri di progettazione sono:

• quelli contenuti nelle regole tecniche di prevenzione incendi per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

• quelli di cui all’allegato 1 del Decreto Minicodice per i “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio” (o in alternativa quelli del DM 3/8/2015);

• quelli del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/8/2015) per tutti i luoghi di lavoro diversi, che non ricadono nei commi 1 e 2, dell’allegato I del DM 3 settembre 2021 (che quindi non sono regolati da norme tecniche e non sono a basso rischio ai sensi del Decreto MINICODICE).

In base all’art. 4 del presente decreto, per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2022), l’adeguamento delle disposizioni, come indicato nell’art. 29, coma 3 del D.Lgs. 81/08, viene attuato in caso di:

  • modifiche del processo produttivo;
  • modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
  • rielaborazione della valutazione dei rischi.

La rielaborazione della valutazione dei rischi e l’adeguamento alle disposizioni, deve avvenire entro 30 giorni dalle rispettive causali, dopo l’entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2022). Il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione (Art. 29, D.Lgs. 81/08).