SISTRI E RIFIUTI PERICOLOSI: ESCLUSE LE AZIENDE FINO A 10 DIPENDENTI

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti non sono più soggetti al Sistri !!!!!

 

È questa una delle principali semplificazioni contenute nel Dm Ambiente 24 aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 n. 99.
Gli esclusi sono dunque enti e imprese con fino a 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da scavo, costruzione e demolizione; da lavorazioni industriali e artigianali; da attività commerciali, di servizio e sanitarie. Per i non obbligati o per chi non aderisce volontariamente, restano fermi gli adempimenti relativi a registri di carico e scarico e formulari.
Il decreto definisce poi il deposito temporaneo che non necessita di autorizzazione: lo stoccaggio dei rifiuti per carico e scarico, trasbordi e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci è un deposito preliminare alla raccolta purché non superi i 30 giorni.
Per la semplificazione ottimizzazione del Sistri verranno emanati decreti in base alle risultanze di tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati.
Per quanto riguarda gli oneri contributivi, i soggetti tenuti ad aderire al Sistri sono tenuti al versamento annuale entro il 30 giugno 2014.

 

GA

18 marzo 2014: entrano in vigore i nuovi requisiti per i formatori della sicurezza

Entreranno in vigore il prossimo 18 marzo 2014 i nuovi criteri di qualificazione dei formatori della sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 6 Marzo 2013 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 Marzo 2013.

Il decreto descrive nel dettaglio i requisiti fondamentali in grado di assicurare il livello minimo richiesto per la figura del formatore-docente, allo scopo di garantire la presenza contestuale di conoscenza, esperienza e capacità didattica, ovvero le tre caratteristiche fondamentali che il formatore deve possedere.

La nuova normativa riguarda tutti i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro che svolgono, corsi regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011 (artt. 37 del Testo Unico Sicurezza).

Prerequisiti e criteri

Il formatore dovrà essere in possesso di un prerequisito di base, diploma di scuola secondaria di secondo grado e, uno tra i sei criteri indicati nel decreto, che prendono in considerazione l’istruzione, la formazione e l’esperienza nell’attività formativa alla sicurezza sul lavoro in tre aree tematiche (la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica):

– area normativa/giuridica/organizzativa;

– area relativa ai rischi tecnico/igienico-sanitari;

– area pertinente l’ambito relazioni/comunicazione.

Il primo criterio prevede, come sufficiente alla qualificazione, oltre al prerequisito, la precedente esperienza come docente esterno per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni nell’area tematica oggetto della docenza.

Il secondo criterio prevede il possesso di una laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post laurea nel campo SSL più una delle seguenti specifiche:

– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formatori);

– abilitazione all’insegnamento;

– conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Il terzo criterio prevede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).

Inoltre, sono richiesti almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, più una delle seguenti specifiche:

– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formatori);

– abilitazione all’insegnamento;

– conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Il quarto criterio prevede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).

Inoltre, si richiedono almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, più una delle seguenti specifiche:

– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formatori);

– abilitazione all’insegnamento;

– conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Il quinto criterio indica indica un’esperienza lavorativa o prefessionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, più una delle seguenti specifiche:

– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formatori);

– abilitazione all’insegnamento;

– conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

Il sesto criterio indica un’esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), più una delle seguenti specifiche:

– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formatori);

– abilitazione all’insegnamento;

– conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;

– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia. 

I formatori che non siano in possesso del prerequisito possono svolgere ugualmente la propria attività, ma solo se sono in grado di dimostrare che alla data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, possedevano almeno uno dei criteri previsti e, e senza dimenticare l’adesione all’obbligo aggiornamento triennale introdotto dal decreto.

La fase transitoria durerà 2 anni.

Per un periodo di due anni dall’entrata in vigore del decreto, i datori di lavoro potranno svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, regolamentati dall’articolo 34 del Testo unico, e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’accordo del 21 dicembre 2011.

Al termine della fase transitoria, però, il datore di lavoro che voglia svolgere direttamente l’attività formativa dovrà essere in possesso di uno dei criteri elencati nel documento normativo.

GA

Emissioni industriali: LA NUOVA A.I.A.

In Gazzetta (n.72 del 27-3-2014) un nuovo provvedimento di adeguamento alla normativa comunitaria, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46 che prevede l’attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ed alla riduzione dell’inquinamento di acqua, aria e suolo.
Le modifiche previste dal D.lgs. 46/2014 saranno operative a partire dall’11 aprile 2014 ed andranno ad incidere su grande parte del diritto ambientale nazionale a partire dal Codice Ambiente.
La direttiva contiene norme intese a evitare/ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti. Per effetto della Direttiva 2010/75/UE le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE, 1999/13/CE, 2000/76/CE e 2008/1/CE (Direttiva IPPC), sono state abrogate dal 7 gennaio 2014, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale.

Le modifiche al Codice Ambiente in sintesi

Il D.lgs. 46/2014 di recepimento della direttiva 2010/75/UE, consta di 34 articoli, e nei primi 28 viene apportata modifica al Codice Ambiente, in particolare agli articoli 5,6,7,8,10,20,29,30,33,35,133,196,208,209,263,267,268,269,270,271,273,274,275 del D.Lgs. 152/2006.
Viene inoltre inserito

il TITOLO III-bis dedicato a INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI e le relative sanzioni, inserite nel nuovo “Art. 261-bis (Sanzioni)

una “PARTE QUINTA-BIS dal titolo “DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI ed il suo TITOLO I “ATTIVITA’ DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO” (nuovo Art. 298-bis )

Per quanto riguarda le modifiche agli allegati, segnaliamo gli articoli del D.Lgs. 46/2014 che prevedono

– la sostituzione dell’Allegato VIII alla Parte Seconda (art. 26)

– modifiche allegati alla Parte Quinta(art. 28)

– modifiche alla pagina di riepilogo degli allegati del TITOLO I alla parte Quarta (art. 27)

Tale Titolo ora risulta composto dai seguenti allegati:

– ALLEGATO B – elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento

– ALLEGATO C – elenco non esaustivo delle operazioni di recupero

– ALLEGATO D – elenco dei rifiuti

– ALLEGATO E

– ALLEGATO F – Criteri da applicarsi sino all’entrata, in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 226, comma 3

– ALLEGATO I – caratteristiche di pericolo per i rifiuti

– ALLEGATO L – Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti” (quest’ultimo oggetto di modifica da parte del D.lgs. 46/2014 – vedi articolo 27)

Riferimenti normativi


DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2014

(GU Serie Generale n.72 del 27-3-2014 – Suppl. Ordinario n. 27)