Entreranno in vigore il prossimo 18 marzo 2014 i nuovi criteri di qualificazione dei formatori della sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 6 Marzo 2013 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 Marzo 2013.
Il decreto descrive nel dettaglio i requisiti fondamentali in grado di assicurare il livello minimo richiesto per la figura del formatore-docente, allo scopo di garantire la presenza contestuale di conoscenza, esperienza e capacità didattica, ovvero le tre caratteristiche fondamentali che il formatore deve possedere.
La nuova normativa riguarda tutti i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro che svolgono, corsi regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011 (artt. 37 del Testo Unico Sicurezza).
Prerequisiti e criteri
Il formatore dovrà essere in possesso di un prerequisito di base, diploma di scuola secondaria di secondo grado e, uno tra i sei criteri indicati nel decreto, che prendono in considerazione l’istruzione, la formazione e l’esperienza nell’attività formativa alla sicurezza sul lavoro in tre aree tematiche (la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica):
– area normativa/giuridica/organizzativa;
– area relativa ai rischi tecnico/igienico-sanitari;
– area pertinente l’ambito relazioni/comunicazione.
Il primo criterio prevede, come sufficiente alla qualificazione, oltre al prerequisito, la precedente esperienza come docente esterno per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni nell’area tematica oggetto della docenza.
Il secondo criterio prevede il possesso di una laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post laurea nel campo SSL più una delle seguenti specifiche:
– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formatori);
– abilitazione all’insegnamento;
– conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
Il terzo criterio prevede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).
Inoltre, sono richiesti almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, più una delle seguenti specifiche:
– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formatori);
– abilitazione all’insegnamento;
– conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
Il quarto criterio prevede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).
Inoltre, si richiedono almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, più una delle seguenti specifiche:
– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formatori);
– abilitazione all’insegnamento;
– conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
Il quinto criterio indica indica un’esperienza lavorativa o prefessionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, più una delle seguenti specifiche:
– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formatori);
– abilitazione all’insegnamento;
– conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
Il sesto criterio indica un’esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), più una delle seguenti specifiche:
– percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formatori);
– abilitazione all’insegnamento;
– conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
– docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
– docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
– affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
I formatori che non siano in possesso del prerequisito possono svolgere ugualmente la propria attività, ma solo se sono in grado di dimostrare che alla data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, possedevano almeno uno dei criteri previsti e, e senza dimenticare l’adesione all’obbligo aggiornamento triennale introdotto dal decreto.
La fase transitoria durerà 2 anni.
Per un periodo di due anni dall’entrata in vigore del decreto, i datori di lavoro potranno svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, regolamentati dall’articolo 34 del Testo unico, e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’accordo del 21 dicembre 2011.
Al termine della fase transitoria, però, il datore di lavoro che voglia svolgere direttamente l’attività formativa dovrà essere in possesso di uno dei criteri elencati nel documento normativo.
GA