Archivi categoria: Sicurezza D.Lgs. 81/08

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

7 dicembre 2012

Pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012.

Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Se ne da avviso, tramite comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

 

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO

Continua a leggere Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Decreto Sanità, testo in vigore dal 14 settembre (DL Balduzzi, 158/2012)

Pubblicato il 13 settembre 2012

E’ stato pubblicato in Gazzetta oggi ed entra in vigore domani, 14 settembre, il decreto “Balduzzi”, decreto legge 13 settembre 2012 numero 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute“. Qui i commenti nello Speciale Salute di LeggiOggi.

Di seguito, il testo integrale.

Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158

Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2012

Con il Decreto del 19 settembre 2012 è stato pubblicato il terzo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 30 luglio 2012.

Il suddetto decreto interministeriale è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all’interno della sezione “Sicurezza nel lavoro”.

 

ETIKA ambientale sas

Chiara.

D.LGS. 81/08 – FORMAZIONE ED ULTIME NOVITA’

Approvata una circolare per l’applicazione degli accordi sulla formazione con riferimento alle recenti linee interpretative.

Enti bilaterali, repertorio degli organismi paritetici, formazione pregressa, registro delle presenze e attestati di frequenza.

 

Si muove qualcosa.

La REGIONE lOMBARDIA nei giorni scorsi ha approvato la Circolare regionale 17 settembre 2012 – n.7, “Indicazioni in ordine all’applicazione dell’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/esr del 21 dicembre 2011) e per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011)”.

 

La circolare è liberamente scaricabile dal BURL della Regione Lombardia

Serie Ordinaria n. 38 – Giovedì 20 settembre 2012

DVR microimprese fino a 10 addetti: PROROGATO IL TERMINE DEL 30 GIUGNO

l decreto-legge 12 maggio 2012 n. 57 contiene Il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate che non sono ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

In assenza di queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste microimprese possano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1° luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.

(vedi Dl 37 dell’11 maggio)

All’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”.

Nuova versione art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08:

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g)

un ulteriore rinvio, subordinato al futuro recepimento dei decreti attuativi, dell’applicazione del Decreto 81 per i settori indicati nell’articolo 3 comma 2 (ferroviario, marittimo e portuale). Infatti, senza una ulteriore proroga del termine del 15 maggio 2012 previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo dovuto all’abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell’ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale.

Si prevede infatti all’articolo 1 comma 1:

“All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2,”;

b) le parole da:” ; decorso” a : ” decreto” sono soppresse.”

Il nuovo decreto legge, eliminando la frase “decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto” sposta l’applicazione del Decreto 81 al futuro recepimento dei decreti attuativi (il cui termine di emanazione scadeva il 15 maggio…).

Nuova versione art. 3 comma 3 del D.lgs. 81/08:

3. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione;

Per gli uffici all’estero il decreto attuativo è stato pubblicato sulla GU del 7 maggio: Decreto del Ministero degli affari esteri 16 febbraio 2012 n. 51: regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (12G0072).

 

GA

30 giugno 2012 stop autocertificazioni. Obbligo di redazione del DVR.

Il 30/06/2012 scade definitivamente il termine entro cui le aziende con meno di 10 dipendenti potevano  “autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi” senza dover predisporre il vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori  (DVR). Già dal 1997, anno di entrata in vigore del D.Lgs 626/94, le aziende di piccole dimensioni non avevano mai dovuto elaborare un vero e proprio DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI contenente la descrizione dettagliata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori  e i criteri con cui venivano valutati in quanto, sin da subito, era stata concessa loro la possibilità di “autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi” (art 4 comma 11 D.Lgs 626/94).  Anche il più recente D.Lgs 81/2008, che ha rivisto la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ha confermato la possibilità di “autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi” per le imprese con meno di 10 lavoratori ma nel contempo ha  introdotto un termine, il 30/06/2012 appunto, oltre il quale tale deroga decadeva (art. 29, comma 5 D.Lgs 81/2008).   Di conseguenza dal 30/06/2012 non sarà più possibile autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovrà essere predisposto il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI previsto all’art 28 D.Lgs 81/2008 che dovrà essere firmato da Datore di Lavoro (DL), Responsabile della Sicurezza (RSPP), Medico Competente (MC) se nominato, e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSA/RLST). Tale documento dovrà essere custodito in azienda  ed esibito in caso di ispezione dell’organo di controllo. Le sanzioni previste a carico del Datore di Lavoro per la mancata predisposizione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI sono: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 comma 1a) D.Lgs 81/2008).

Decreto Semplificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013) (GU n. 28 del 3-2-2012 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2012

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

Art. 3 Rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico

Art. 5 Sportello unico per le attività produttive

Art. 6 Monitoraggio

 

ecco il Link per scaricare il decreto.

http://www.etikambientale.it/download.html

Formazione

FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DIRIGENTI e PREPOSTI E DATORI DI LAVORO/RSPP

Lo scorso 21 dicembre sono stati approvati gli schemi di accordo sulla Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Da quest’anno la formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che assumono incarico di RSPP dovrà dunque essere erogata con nuove modalità.

Moltissime le novità:

– Formazione per lavoratori da un minimo di 8 fino a 16 ore a seconda classe di rischio;

– Formazione specifica aggiuntiva preposti: 8 ore con programma definito;

– Formazione dirigenti: 16 ore, anche on-line con programma definito;

– Per i Datori di Lavoro che intendono assumere l’incarico di RSPP, la formazione passa da 16 a 48 ore a seconda delle classi di rischio dell’azienda;

– Corsi di aggiornamento obbligatori ogni 5 anni per tutte le figure interessate;

– Docenti con almeno 3 anni di esperienza. Attestati con contenuti minimi.

 

Intanto sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 8 dell’11 gennaio gli accordi per la formazione dei DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI e Datori di Lavoro/RSPP e del SINP.

 

Posted from WordPress for Android by GA

Formazione

la Conferenza permanente Stato-Regioni convocata oggi mercoledì 21 dicembre 2011 ha approvato:

– lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

L’accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP). Il percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. Durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d’intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti “specifici” ritenuti migliorativi dell’intero percorso. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni specificate nell’Allegato I all’accordo.

– lo schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori. Il suddetto accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

L’applicazione dei contenuti dell’accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”. La formazione oggetto dell’accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto dell’accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni previste nell’Allegato I all’accordo.

Posted from WordPress for Android by GA

Formazione D.Lgs. 81/08

In arrivo l’Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza
*Convocata la Conferenza Stato-Regioni che dovrà esprimersi sull’accordo relativo alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro RSPP.*

Roma, 16 Dic – Si riunirà mercoledì 21 dicembre 2011 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome che dovrà esprimersi in materia di formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di RSPP, e in materia di realizzazione e funzionamento del SINP.

La formazione per dirigenti e preposti sulla sicurezza e salute sul lavoro

L’ordine del giorno prevede: 1) Schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dei rischi, ai sensi dell’ art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI – SALUTE)Accordo, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 apdle 2008, n. 81. 2) Schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. il Ministro della salute,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori.(LAVORO E POLITICHE SOCIALI – SALUTE)Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 apri/e 2008, n. 81. 3) Parere sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP
, nonché le regole per il trattamento dei dati. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Parere, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 5) Acquisizione della designazione di un rappresentante delle Regioni, in sostituzione di uno effettivo, in seno al “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)Acquisizione delle designazioni ai sensi dell’ari. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281

Posted from WordPress for Android by GA